Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Capo III
Art. 36
42 / 62Art. 9 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828.
In vigore dal 27 dic 1933
I sostituti avvocati dello Stato, i quali in tre o più scrutini consecutivi, di cui l'ultimo sia distante dal primo di almeno tre anni, siano stati pretermessi nella promozione per merito a vice avvocato, sono annualmente sottoposti a giudizio della Commissione del personale la quale dichiara se per operosità e capacità conservino la idoneità alle funzioni del proprio grado. In caso di giudizio sfavorevole sotto dispensati dal servizio e collocati a riposo.
Sono dispensati dal servizio e collocati a riposo i sostituti avvocati dello Stato i quali per tre volte consecutive siano stati pretermessi nella concessione dell'aumento periodico di stipendio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611#art-tus-36