Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Titolo IV›Capo I
Art. 46
58 / 62Art. 55 R. decreto 25 ottobre 1928, n. 3497 N. 1043 del 1929; art. 2 R. decreto 9 agosto 1929, n. 1621 - N. 2251.
In vigore dal 27 dic 1933
( R. decreto 25 ottobre 1928, n. 3497 - N. 1043 del 1929; R. decreto 9 agosto 1929, n. 1621 - N. 2251).
Le norme dei titoli I e II si applicano anche per gli affari delle Colonie e dei Possedimenti da trattarsi nel territorio del Regno.
Nelle Colonie libiche tutte le controversie fra i privati e la pubblica Amministrazione di competenza della autorità giudiziaria sono devolute esclusivamente alla cognizione del tribunale civile di Tripoli per la Tripolitania, e del tribunale civile di Bengasi per la Cirenaica.
L'incompetenza in rapporto al comma precedente può essere eccepita in qualunque stato e grado della causa. L'autorità giudiziaria deve pronunziarla anche d'ufficio.
L'Amministrazione dello Stato è citata e istituisce giudizi in persona del Governatore.
Le citazioni, le sentenze ed ogni atto giudiziale devono essere notificati a pena di nullità da pronunciarsi anche di ufficio presso l'Avvocatura dello Stato in Tripoli per la Tripolitania e nella sede distaccata di Bengasi per la Cirenaica. I ricorsi per cassazione devono essere notificati, egualmente a pena di nullità da pronunciarsi anche di ufficio, presso l'Avvocatura generale in Roma.
Storico versioni
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