Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 202
In vigore dal 14 dic 1933
Qualora si verifichi la opposizione preveduta nell'articolo precedente viene redatto processo verbale, il quale è trasmesso all'Intendenza di Finanza.
Nel caso indicato nel comma precedente ed in quello preveduto nell', l'Intendente di Finanza procede a termini delle disposizioni contenute nel capo V, titolo II, della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-202