Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 198
In vigore dal 14 dic 1933
Al rimborso delle somme anticipate dalle provincie, che recedono dall'acceleramento, nel caso previsto dall'articolo precedente, sarà dallo Stato provveduto nel termine di cinque anni, decorribili dal 1° luglio successivo alla data della deliberazione di recesso presa dall'Amministrazione provinciale interessata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-198