Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 201

In vigore dal 14 dic 1933
Le Commissioni censuarie e tutte le persone delegate dall'Amministrazione catastale alla esecuzione delle operazioni del catasto, per avere accesso alle private proprietà nell'adempimento dei loro uffici, devono essere munite di un certificato rispettivamente, del Prefetto, o del Governatore per il Governatorato di Roma, e del Podestà per gli altri comuni, oppure del Capo dell'Ufficio catastale. Per i delegati della Commissione censuaria Centrale il certificato sarà rilasciato dal Presidente o dal Vice Presidente della Commissione medesima. In caso di opposizione, devono farsi assistere dal Governatore, nel Governatorato di Roma, e dal Podestà, negli altri comuni. Queste disposizioni e la sanzione della pena pecuniaria, da lire 10 a lire 100 portata dall' del Testo unico, pel caso di opposizione, devono essere pubblicate dal Prefetto con apposito avviso, prima che incomincino nella provincia le operazioni catastali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-201

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