Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 205

In vigore dal 14 dic 1933
Gli atti di verificazione e di controllo dei lavori catastali, sono compilati secondo le norme da stabilirsi dall'Ufficio generale del catasto, e nel caso previsto dal 2° comma del precedente articolo, debbono essere comunicati ai funzionari responsabili, insieme con la liquidazione delle spese di correzione o di rifacimenti dei lavori errati, per l'accettazione del debito. Qualora il debito non venga accettato, i funzionari responsabili saranno sottoposti alla giurisdizione della Corte del Conti, la quale decide a termini dell' della Legge di contabilità generale dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-205

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