Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 207
In vigore dal 14 dic 1933
Quando i comuni e le Commissioni censuarie comunali non adempiano in tempo agli obblighi loro spettanti, ai sensi del Testo unico e del presente Regolamento, si procede, a spese dei comuni, dalla Amministrazione catastale, di concerto col Prefetto della provincia, oppure d'accordo col Ministro dell'Interno quando l'inadempienza riguarda il Governatorato di Roma.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-207