Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 207

In vigore dal 14 dic 1933
Quando i comuni e le Commissioni censuarie comunali non adempiano in tempo agli obblighi loro spettanti, ai sensi del Testo unico e del presente Regolamento, si procede, a spese dei comuni, dalla Amministrazione catastale, di concerto col Prefetto della provincia, oppure d'accordo col Ministro dell'Interno quando l'inadempienza riguarda il Governatorato di Roma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-207

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo