Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 208
In vigore dal 14 dic 1933
Per la uniforme ed esatta applicazione delle disposizioni del presente Regolamento relative alla formazione del catasto, saranno impartite dall'Ufficio generale del catasto le occorrenti istruzioni nei diversi stadi delle operazioni.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
Jung.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-208