Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 203
In vigore dal 14 dic 1933
La sorveglianza per assicurare la conservazione e la intangibilità dei segnali trigonometrici e di ogni altro segnale permanente che interessi la formazione del catasto, è affidata agli impiegati del catasto, e agli agenti della forza pubblica.
Tanto gli uni come gli altri, nel caso che avvengano manomissioni di segnali, denunciano i contravventori alla competente Autorità giudiziaria, per i relativi procedimenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-203