Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 197

In vigore dal 14 dic 1933
Il maggior tempo e la maggiore spesa che fossero ravvisati necessari pel compimento delle operazioni, ai termini degli , saranno notificati all'Amministrazione provinciale. Entro 60 giorni da tale notificazione è in facoltà della provincia o di rinunciare all'acceleramento o di ricorrere al Ministro delle Finanze, tanto sul tempo quanto sulla spesa. Il Ministro decide sentita la Commissione censuaria Centrale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-197

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