Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 191
In vigore dal 14 dic 1933
L'anticipazione da farsi dalla provincia comprende la metà di tutte le spese di materiale e di personale occorrenti nella provincia, e poste dalla legge a carico dello Stato. L'Ufficio generale del catasto fa, per ogni Provincia richiedente, un preventivo totale approssimativo delle spese necessarie, e determina la rata occorrente per il primo anno, e poi, di anno in anno, le rate degli esercizi successivi.
La maggiore o minore spesa incontrata in un esercizio, viene regolata nella previsione dell'esercizio seguente. Nell'ultimo anno si liquida la spesa totale definitiva che sarà rimborsata dal Governo entro due anni dall'applicazione del nuovo estimo.
Qualora nel corso delle operazioni si riconosca la necessità di aumentare il preventivo, la provincia è tenuta ad anticipare anche la metà della maggiore spesa occorrente, salvo il disposto dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-191