Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 188

In vigore dal 14 dic 1933
Prima di Intraprendere i lavori in un comune, l'Ufficio catastale invita il Podestà a stanziare nel bilancio comunale, tra le spese obbligatorie, i fondi occorrenti al pagamento delle spese che la legge pone a carico dei comuni. Ove il comune non vi provveda in tempo debito, l'Ufficio Catastale promuove dal Prefetto della provincia le disposizioni occorrenti, affinché la Giunta provinciale amministrativa faccia l'allocazione d'ufficio dei fondi stessi. Al Governatorato di Roma, l'invito suddetto è fatto al Governatore; e qualora questi non provveda in tempo utile, l'Ufficio catastale promuove dal Ministero dell'Interno, a mezzo di quello delle Finanze, le disposizioni per l'allocazione di ufficio dei fondi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-188

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