Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 189

In vigore dal 14 dic 1933
Le spese incontrate dai comuni del compartimento ligure-piemontese per la formazione dei catasti comunali in conseguenza di precedenti leggi, saranno rimborsate, in quanto possano i catasti medesimi servire agli effetti delle leggi contenute nel Testo unico, nei limiti della somma che verrà per essi risparmiata allo Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-189

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