Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 189
189 / 208In vigore dal 14 dic 1933
Le spese incontrate dai comuni del compartimento ligure-piemontese per la formazione dei catasti comunali in conseguenza di precedenti leggi, saranno rimborsate, in quanto possano i catasti medesimi servire agli effetti delle leggi contenute nel Testo unico, nei limiti della somma che verrà per essi risparmiata allo Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-189