Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 193

In vigore dal 14 dic 1933
L'Amministrazione provinciale richiedente delibera sul modo di provvedere al pagamento della metà della spesa totale, sia mediante realizzazione di assegnamenti propri della provincia, sia mediante assunzione di mutui, sia con imposizione di centesimi addizionali. Delibera inoltre ogni anno, cominciando dal primo, il relativo stanziamento della rata annuale da anticiparsi, la quale sarà compresa tra le spese obbligatorie straordinarie del bilancio. Al pagamento delle rate annuali al Tesoro, si provvede mediate delegazioni sui ricevitori provinciali, divise per bimestre, alle scadenze delle imposte dirette.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-193

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