Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 186
In vigore dal 14 dic 1933
Le somministrazioni che le provincie ed i comuni devono fare a termini dell' del Testo unico, sono determinate dagli Uffici del catasto.
Contro tale determinazione i comuni e le provincie possono reclamare al Ministro delle Finanze, il quale decide in via definitiva.
Gli Uffici tecnici del Catasto, per i quali il predetto del Testo unico pone a carico delle provincie i locali coi relativi mobili e il riscaldamento, sono quelli che occorre di istituire nel capoluogo ed in altri comuni della provincia per la direzione e per la vigilanza dei lavori catastali e per il concentramento del personale durante la sospensione dei lavori di campagna.
Se, per ragioni di economia, un solo Ufficio tecnico del Catasto viene istituito per più provincie, la spesa relativa si ripartisce annualmente tra le provincie interessate, in proporzione delle spese effettive sostenute nell'anno dall'Amministrazione del catasto, per le operazioni eseguite in ciascuna provincia.
Con analoghi criteri si provvede al riparto delle spese fra i comuni, se, per ragioni di economia, si reputi conveniente richiedere un solo ufficio per gli operatori catastali di più comuni contigui.
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