Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 49

In vigore dal 14 dic 1933
Possono farsi particelle distinte anche per quei terreni che sono situati nello stesso comune, appartengono allo stesso possessore e sono della medesima qualità, od hanno la stessa destinazione, quando sono divisi da fossi, muri, strade o da altre accidentalità naturali o artificiali permanenti del terreno. Nei comuni dove esistono mappe servibili, tali divisioni devono essere mantenute, colle rettifiche eventualmente occorrenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-49

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