Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 51

In vigore dal 14 dic 1933
Le nuove mappe devono di regola essere formate nella scala di 1:2000. Per quelle parti di territorio che sono frazionate in piccole particelle, si fanno allegati nella scala di 1:1000, e occorrendo, anche di 1:500. Pei comuni in cui il territorio è nella maggior parte frazionato in piccole particelle, l'Ufficio generale del catasto può disporre che l'intera mappa sia fatta nella scala di 1:1000. Dove invece sia consigliato dal minor frazionamento la mappa potrà esser fatta nella scala di 1:4000. L'Ufficio generale del catasto può pure disporre che nella formazione della mappa si impieghino, senza ricorrere ad allegati, a seconda del frazionamento del territorio, scale differenti da scegliersi però tra quelle indicate in questo articolo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-51

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