Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 54
In vigore dal 14 dic 1933
I beni devono intestarsi ai rispettivi possessori, quali risultano all'atto del rilevamento, valendosi delle notizie raccolte durante la delimitazione, e delle indicazioni che vengono fornite dai possessori o da chi li rappresenta, e in mancanza di essi, dalla Commissione censuaria comunale, o dall'indicatore che accompagna il perito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-54