Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 55
In vigore dal 14 dic 1933
Nei casi di enfiteusi o livello, e di usufrutto, la intestazione deve portare in linea principale l'enfiteuta o livellario, e l'usufruttuario, ed in linea secondaria chi ha il dominio diretto o la proprietà del fondo.
Se la proprietà indivisa dell'immobile è comune a più persone, l'intestazione indicherà le quote dei singoli partecipanti, sebbene ciascuno di essi sia tenuto in solido al pagamento dell'imposta.
Qualora sull'immobile coesista il possesso, da parte di più persone, di diversi diritti reali di godimento dei frutti o di alcuna specie di essi o di altre utilità del sopra o sotto suolo e gli interessati lo richiedano, la intestazione indicherà i singoli compossessori, specificando per ognuno di essi i diritti reali di godimento spettantigli, e attribuendo aduno dei compossessori ogni altro diritto son specificato. L'Amministrazione catastale, in mancanza della domanda dei compossessori, potrà, se crede, provvedere d'ufficio.
Nel caso di contestazione l'intestazione dei compossessori di fatto porterà l'annotazione di riserva di ogni diritto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-55