Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 181
In vigore dal 14 dic 1933
Per conseguire la moderazione d'imposta consentita dall' del Testo unico, il possessore danneggiato deve, entro 30 giorni dall'accaduto infortunio, presentare all'Intendenza di Finanza della provincia, anche per mezzo dell'Ufficio distrettuale delle imposte, un ricorso, nel quale devono essere indicati, per ciascuna particella catastale, la quantità e qualità dei frutti perduti e l'ammontare del loro valore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-181