Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 26

In vigore dal 14 dic 1933
Il Governatore, pel comune di Roma, i Podestà, per gli altri comuni ed i Presidi delle provincie devono trasmettere all'Intendenza di Finanza i documenti dai quali risulti rifiuto di accettare l'ufficio di membro delle Commissioni comunali e provinciali. I Presidenti delle Commissioni riferiscono alla Intendenza di Finanza sulle assenze dei commissari contemplate nell'articolo precedente. L'Intendenza di Finanza, avute le comunicazioni suaccennate, procede a norma dell'.
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