Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 29

In vigore dal 14 dic 1933
Quando la Commissione comunale non adempia regolarmente ed in tempo debito al suo mandato, od in qualunque modo rechi intralcio al regolare andamento delle operazioni, il competente ufficio del catasto ne provoca dal Prefetto la rinnovazione parziale od anche totale. I commissari che escono d'ufficio in seguito allo scioglimento od alla rinnovazione parziale della Commissione, non possono essere rieletti se non sia trascorso almeno un anno dalla data del decreto che ha ordinato la rinnovazione. Per le Commissioni provinciali provvede il Ministro delle Finanze.
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