Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 33
In vigore dal 14 dic 1933
Il perito catastale, prima d'intraprendere le operazioni, pubblica un altro manifesto per indicare il giorno e la località in cui le operazioni stesse avranno principio, affinché i possessori possano intervenire sopra luogo, e dare al perito le indicazioni opportune pel rilevamento catastale dei loro possessi.
Il suddetto manifesto viene affisso all'albo del comune e nei principali luoghi abitati di tutte le sue frazioni, come pure in altre località a seconda delle consuetudini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-33