Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 38
In vigore dal 14 dic 1933
Nei giorni stabiliti il perito catastale, col concorso della Commissione censuaria comunale e coll'assistenza dell'indicatore, verifica le linee di confine del territorio comunale e delle private proprietà, prendendo nota dell'andamento delle linee stesse, del nome dei possessori confinanti, nonché del modo o titolo di possesso, dell'andamento delle linee dividenti le particelle comprese in ogni singolo possesso e della ubicazione, della qualità di coltura e della destinazione di ciascuna di esse.
Se le linee di confine non sono determinate mediante un numero sufficiente di termini, fa porre provvisoriamente almeno dei picchetti, da sostituirsi con termini stabili al più presto, ed in ogni caso entro 15 giorni, trascorsi i quali sarà provveduto d'ufficio giusta l'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-38