Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 41

In vigore dal 14 dic 1933
Nei casi di controversia rispetto al confine delle privato proprietà, che i possessori non abbiano composto fra di loro, o fatto risolvere da arbitri, il perito catastale interpone i suoi uffici per un amichevole componimento, senza però ritardare il corso dell'operazione, e qualora non vi riesca, per i soli effetti del catasto, e senza pregiudizio delle competenti ragioni di diritto, attribuisce la porzione di terreno contestato al possessore che ne ha l'effettivo godimento. Se la contestazione riguarda anche il possesso di fatto, ed il perito catastale non giunga a stabilire in modo certo quale sia il possessore che ha l'effettivo godimento del fondo contestato, questo viene attribuito provvisoriamente, e per i soli effetti del catasto, ai possessori contendenti, come se ne avessero il godimento in comune, e facendone particella distinta a senso dell' lettera p. Delle contestazioni il perito catastale prende speciale annotazione nei propri atti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-41

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