Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 37
In vigore dal 14 dic 1933
Nelle operazioni di delimitazione e di misura, nonché in quelle di classamento, di cui al capitolo IV, il perito catastale è assistito da un indicatore, scelto dalla Commissione censuaria comunale fra persone probe ed esperte del territorio.
La mercede dell'indicatore è fissata dal Governatore, per Roma, e dal Podestà, per gli altri comuni.
Il perito catastale, previa autorizzazione dell'Ufficio da cui dipende, può esigere il cambiamento dell'indicatore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-37