Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 33
33 / 208In vigore dal 14 dic 1933
Il perito catastale, prima d'intraprendere le operazioni, pubblica un altro manifesto per indicare il giorno e la località in cui le operazioni stesse avranno principio, affinché i possessori possano intervenire sopra luogo, e dare al perito le indicazioni opportune pel rilevamento catastale dei loro possessi.
Il suddetto manifesto viene affisso all'albo del comune e nei principali luoghi abitati di tutte le sue frazioni, come pure in altre località a seconda delle consuetudini.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-33