Art. 33
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 33

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In vigore dal 14 dic 1933
Il perito catastale, prima d'intraprendere le operazioni, pubblica un altro manifesto per indicare il giorno e la località in cui le operazioni stesse avranno principio, affinché i possessori possano intervenire sopra luogo, e dare al perito le indicazioni opportune pel rilevamento catastale dei loro possessi. Il suddetto manifesto viene affisso all'albo del comune e nei principali luoghi abitati di tutte le sue frazioni, come pure in altre località a seconda delle consuetudini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-33