Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 28

In vigore dal 14 dic 1933
Qualora i Rettorati provinciali, il Governatore di Roma ed i Podestà non facciano, nei modi e nei termini prestabiliti, le nomine ad essi demandate, provvedono, rispettivamente, il Ministro delle Finanze in luogo del Governatore e dei Rettorati predetti, ed il Prefetto della provincia in luogo dei Podestà.
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