Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 26
26 / 208In vigore dal 14 dic 1933
Il Governatore, pel comune di Roma, i Podestà, per gli altri comuni ed i Presidi delle provincie devono trasmettere all'Intendenza di Finanza i documenti dai quali risulti rifiuto di accettare l'ufficio di membro delle Commissioni comunali e provinciali.
I Presidenti delle Commissioni riferiscono alla Intendenza di Finanza sulle assenze dei commissari contemplate nell'articolo precedente.
L'Intendenza di Finanza, avute le comunicazioni suaccennate, procede a norma dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-26