Capo VII
Art. 49
In vigore dal 16 lug 1933
L'indennità è pagata al titolare o al suo legale rappresentante, su presentazione della copia del decreto di concessione, registrato alla Corte dei conti.
L'ufficiale pagatore appone sulla copia del decreto il bollo relativo al pagamento effettuato e la restituisce all'interessato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704#art-49