Capo VI

Art. 47

In vigore dal 16 lug 1933
Il decreto di concessione della pensione, dell'assegno o dell'indennità, appena registrato, è restituito, con tutti gli allegati, all'Amministrazione emittente. Una delle due copie del decreto e la copia del ruolo di pagamento sono trattenute dalla Corte dei conti. Il mandato relativo alla concessione di indennità o assegno per una sola volta è trasmesso al Ministero delle finanze, per l'ammissione a pagamento.
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