Capo VI

Art. 44

In vigore dal 16 lug 1933
A ciascun decreto concessivo di pensione, assegno o indennità è attribuito un numero progressivo per Ministero o per Azienda statale avente ordinamento autonomo. Altro numero progressivo è attribuito a ciascun decreto negativo e a ciascun decreto relativo a riscatto di servizi.
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