Capo VI
Art. 43
In vigore dal 16 lug 1933
I decreti, con i quali si concede o si nega il trattamento privilegiato, devono contenere l'esplicita menzione che fu sentito il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, e che il provvedimento è adottato in conformità o in parziale o totale difformità del parere del Comitato. Nel caso di difformità, anche parziale, è fatta menzione dei motivi di essa.
Nei provvedimenti concessivi è indicata, per le pensioni dirette, la categoria alla quale la infermità è stata riconosciuta ascrivibile.
I provvedimenti di rigetto dell'istanza sono motivati, con una succinta esposizione in fatto ed in diritto, delle ragioni per le quali la concessione è negata.
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