Capo VI

Art. 46

In vigore dal 16 lug 1933
Nei casi di liquidazione di indennità per una sola volta e di assegni privilegiati di decima categoria, l'Amministrazione trasmette alla Corte dei conti, insieme col decreto di concessione, il relativo mandato di pagamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704#art-46

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo