Capo VI

Art. 45

In vigore dal 16 lug 1933
Tutti i decreti di liquidazione di pensioni, assegni o indennità o di riscatto di servizi, sono trasmessi alla Corte dei conti in originale e in duplice copia. Non possono essere emessi decreti collettivi di riscatto di servizi, nè di liquidazione di pensioni indirette, nè di liquidazione di pensioni o indennità dirette, se siano miste o privilegiate.
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