Capo VII

Art. 50

In vigore dal 16 lug 1933
L'Amministrazione competente alla liquidazione provvede, altresì, subito dopo la registrazione del decreto di pensione, o di altro assegno continuativo, da parte della Corte dei conti, alla emissione del certificato di iscrizione (libretto) e lo trasmette alla Ragioneria centrale presso il Ministero o presso l'Azienda statale con ordinamento autonomo, che, appostovi il numero progressivo del relativo ruolo di pagamento, lo spedisce, insieme con questo ed unitamente ad una copia del decreto di liquidazione, alla competente Intendenza di finanza, per l'esecuzione.
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