Capo VII
Art. 54
In vigore dal 16 lug 1933
Il podestà trasmette la ricevuta del certificato di iscrizione, rilasciatagli dal pensionato, all'Intendenza di finanza - Sezione Tesoro - insieme con il certificato, datato, da lui sottoscritto e convalidato col suggello del Municipio, nel quale attesti di aver preso nota nei registri anagrafici del Comune della qualità di pensionato del titolare del libretto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704#art-54