Capo VII

Art. 59

In vigore dal 23 ott 1946
In caso di trasferimento della residenza di un pensionato di un Comune di altra provincia, l'Ufficio provinciale del Tesoro, presso il quale è iscritta la partita, trasmette a quello che deve provvedere agli ulteriori pagamenti, a richiesta del medesimo, quando manchi la richiesta dell'interessato, la copia conforme del ruolo in corso di pagamento. L'Intendenza di finanza mittente e quella ricevente prendono nota dell'avvenuto trasporto dei pagamenti nel registro indicato al precedente . Nello stesso registro, sempre per ordine cronologico, deve prendersi nota dei ruoli conti correnti chiusi per qualunque causa. Alla fine di ogni mese, deve essere trasmesso alla Ragioneria delle Amministrazioni centrali od Aziende autonome competenti e alla Corte dei conti un estratto del registro predetto.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704#art-59

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