Capo VII

Art. 57

In vigore dal 16 lug 1933
Quando, per morte del titolare di una pensione, ovvero per matrimonio di vedove od orfane provviste di pensione di riversibilità, o per altra causa, non debbasi più provvedere al pagamento degli assegni, l'Intendenza di finanza - Sezione Tesoro - chiude le relative partite e ne prende nota nel registro indicato al precedente , dandone comunicazione al Ministero interessato, e, nel caso di pensioni liquidate dalla Corte dei conti, anche al Ministero delle finanze (ufficio schedario).
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