Capo VII
Art. 61
In vigore dal 16 lug 1933
Per gli Istituti di previdenza, amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, il decreto è comunicato in via amministrativa dal Ministero competente alla Direzione generale medesima, che ne rilascia ricevuta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704#art-61