Capo VII
Art. 58
In vigore dal 28 dic 1954
In caso di cambiamento di residenza, i pensionati, per ottenere la prosecuzione dei pagamenti nella nuova sede, devono produrre all'Intendenza di finanza - Sezione Tesoro - presso la quale è iscritta la relativa partita di pensione, apposita domanda, corredata del certificato del Comune, di cui al precedente .
Nel caso di trasferimento della residenza in un Comune di altra Provincia, la domanda, col certificato di cui al comma precedente, può anche essere prodotta all'Intendenza di finanza - Sezione Tesoro - presso la quale deve iscriversi la partita.
Qualora il pensionato si allontani temporaneamente della propria residenza per necessità di ricovero in uno stabilimento di cura situato in Comune diverso, il pagamento della pensione può avvenire in tale Comune limitatamente alla durata della degenza, da accertarsi mediante attestazione del direttore dello stabilimento di cura.
Nel caso prospettato nel comma che precede, non è necessario il cambiamento di residenza del pensionato, e la relativa partita di pensione può essere trasferita anche d'ufficio ove la sede dello stabilimento di cura si trovi in differente Provincia.
Note all'articolo
- Il Regio D.L. 21 dicembre 1942, n. 1477, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1943, n. 173, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai pensionati, che, durante il periodo della guerra, si trasferiscono da un Comune all'altro, e' consentito di ottenere la prosecuzione del pagamento dei propri assegni dietro produzione all'Ufficio provinciale del Tesoro di un certificato rilasciato dal Comune di immigrazione dal quale risulti essere stata ivi presentata domanda per il cambiamento di residenza. Tale certificato sostituisce quello prescritto dall'art. 58, comma 1°, del R. decreto 28 giugno 1933-XI, n. 704".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704#art-58