Capo VI
Art. 47
47 / 69In vigore dal 16 lug 1933
Il decreto di concessione della pensione, dell'assegno o dell'indennità, appena registrato, è restituito, con tutti gli allegati, all'Amministrazione emittente.
Una delle due copie del decreto e la copia del ruolo di pagamento sono trattenute dalla Corte dei conti.
Il mandato relativo alla concessione di indennità o assegno per una sola volta è trasmesso al Ministero delle finanze, per l'ammissione a pagamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704#art-47