Art. 49
Capo VII

Art. 49

49 / 69
In vigore dal 16 lug 1933
L'indennità è pagata al titolare o al suo legale rappresentante, su presentazione della copia del decreto di concessione, registrato alla Corte dei conti. L'ufficiale pagatore appone sulla copia del decreto il bollo relativo al pagamento effettuato e la restituisce all'interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704#art-49