Art. 6
Art. 7 R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619.
In vigore dal 26 ott 1932
Per l'ammissione degli infermi poveri nei Regi istituti sono osservate le disposizioni dell' della legge 31 maggio 1900, n. 211.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1932-08-04;1296#art-6