Art. 3
Art. 3 R. decreto 30 aprile 1931, n. 782.
In vigore dal 27 ott 1964
Sono organi amministrativi degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma:
a) il presidente;
b) il Consiglio di amministrazione.
Il presidente del Consiglio di amministrazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la sanità.
Il presidente dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, determina le materie da portare alla discussione del Consiglio stesso e sovrintende al funzionamento dell'Ente, vigilando sull'attività degli uffici e dei servizi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1932-08-04;1296#art-3