Art. 3

Art. 3 R. decreto 30 aprile 1931, n. 782.

In vigore dal 27 ott 1964
Sono organi amministrativi degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma: a) il presidente; b) il Consiglio di amministrazione. Il presidente del Consiglio di amministrazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la sanità. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere riconfermato. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, determina le materie da portare alla discussione del Consiglio stesso e sovrintende al funzionamento dell'Ente, vigilando sull'attività degli uffici e dei servizi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-08-04;1296#art-3

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