Art. 5
Art. 6 R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619; art. 5 R. decreto 30 aprile 1931, n. 782.
In vigore dal 26 ott 1932
I Regi istituti, per quanto ha tratto alla loro funzione ospitaliera, sono sottoposti a tutela con le Modalità e forme stabilito per Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, aggiungendosi alla Commissione di tutela, di cui all' del decreto-legge Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1640, per gli affari riguardanti gli Istituti stessi, due rappresentanti della Direzione generale della sanità pubblica.
Per quanto invece ha tratto alla funzione di centro di indagine scientifica e di studio, per le finalità pratiche, che sono loro commesse, essi sono sottoposti all'alta vigilanza della Direzione generale della sanità pubblica.
Sono soggette in ogni caso all'approvazione della Commissione di tutela, di cui al primo comma del presente articolo, le deliberazioni del presidente relative a trasformazioni e diminuzioni di patrimonio per un valore superiore alle L. 10.000.
I contratti di locazione, alienazione, acquisti ed appalti di cose ed opere, devono, sotto pena di nullità, essere preceduti da pubblici incanti, con le forme stabilite per i contratti dello Stato.
È però consentito di provvedere ai contratti anzidetti senza il procedimento del pubblici incanti:
1° quando si tratta di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le L. 10.000;
2° quando si tratti di spesa che non superi annualmente le L. 2000 ed i Regi istituti non restino obbligati oltre i cinque anni, semprechè per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale, si oltrepassi il limite suindicato.
Anche fuori dei casi previsti nel presente articolo, la Commissione di tutela può autorizzare i Regi istituti a provvedere mediante licitazione o trattativa privata o con altra forma di contrattazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1932-08-04;1296#art-5