Art. 4
Art. 4 R. decreto 30 aprile 1931, n. 782.
In vigore dal 27 ott 1964
Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per la sanità ed è composto, oltre che dal presidente, da sei membri da designarsi:
a) due dal Ministro per la sanità;
b) uno dal Ministro per il tesoro;
c) uno dal Ministro per la pubblica istruzione;
d) due dal Consiglio superiore di sanità.
I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
Ad essi sono applicabili le incompatibilità stabilite dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, per gli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza.
Il Consiglio di amministrazione delibera su tutti gli affari concernenti l'amministrazione dell'Ente ed in particolare:
1) elegge nel suo seno il vice presidente;
2) approva i contratti di acquisto e di permuta e di alienazione di beni stabili;
3) delibera l'accettazione di donazioni e legati che comportino aumento di patrimonio e l'investimento di somme disponibili;
4) autorizza le azioni attive e passive e la stipula delle relative transazioni;
5) approva i regolamenti interni ed i regolamenti del personale;
6) esercita tutte le attribuzioni demandate al Consiglio stesso da leggi e regolamenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1932-08-04;1296#art-4