Art. 4

Art. 4 R. decreto 30 aprile 1931, n. 782.

In vigore dal 27 ott 1964
Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per la sanità ed è composto, oltre che dal presidente, da sei membri da designarsi: a) due dal Ministro per la sanità; b) uno dal Ministro per il tesoro; c) uno dal Ministro per la pubblica istruzione; d) due dal Consiglio superiore di sanità. I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Ad essi sono applicabili le incompatibilità stabilite dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, per gli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza. Il Consiglio di amministrazione delibera su tutti gli affari concernenti l'amministrazione dell'Ente ed in particolare: 1) elegge nel suo seno il vice presidente; 2) approva i contratti di acquisto e di permuta e di alienazione di beni stabili; 3) delibera l'accettazione di donazioni e legati che comportino aumento di patrimonio e l'investimento di somme disponibili; 4) autorizza le azioni attive e passive e la stipula delle relative transazioni; 5) approva i regolamenti interni ed i regolamenti del personale; 6) esercita tutte le attribuzioni demandate al Consiglio stesso da leggi e regolamenti.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-08-04;1296#art-4

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Art. 4 R. decreto 30 aprile 1931, n. 782. (Art. 4 Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti la costituzione ed il funzionamento dei Regi istituti fisioterapici ospitalieri in Roma.) — Testo vigente | Portale Normativo