Art. 2
Art. 1. 2° comma, e 2 del R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619; art. 2 R. decreto 30 aprile 1931, n. 782.
In vigore dal 26 ott 1932
Il Regio istituto ospitaliero dermosifilopatico ha sede nell'Ospedale di Santa Maria e San Gallicano, che, agli effetti del presente decreto, è staccato dal Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti, ed è concesso in uso ai Regi istituti fisioterapici ospitalieri insieme alla farmacia annessavi aperta al pubblico. Esso svolge la sua attività nel campo dello studio, della diagnosi e della cura delle malattie della pelle, della sifilide e delle malattie veneree.
Il Regio istituto per lo studio e la cura del cancro ha sede nell'edificio appositamente costruito, e svolge la sua attività per la diagnosi precoce ed il trattamento dei tumori maligni, nonché per lo studio e le ricerche intorno alle origini ed alla difesa contro queste malattie.
Ambedue i Regi istituti predetti, ferma restando l'attività sin qui svolta dall'Ospedale di Santa Maria e San Gallicano nel campo della assistenza ospedaliera, sono alla dipendenza del Ministero dell'interno, che se ne avvale per gli scopi d'istituto della Amministrazione della sanità pubblica, coordinatamente col dipendente Laboratorio fisico (Ufficio del radio) ed in applicazione delle disposizioni contenute nell' del R. decreto 25 marzo 1923, n. 846, nell' della legge 11 febbraio 1926, n. 272, e nel R. decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1427.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1932-08-04;1296#art-2