Art. 1
Art. 1. 1° comma, R. decreto 29 luglio 1926. n. 1619; art. 1 R. decreto 30 aprile 1931, n. 782.
In vigore dal 26 ott 1932
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto l' del R. decreto 30 aprile 1931, n. 782, che autorizza il Nostro Governo a coordinare in testo unico le disposizioni contenute nel detto Regio decreto con quelle dei Regi decreti 29 luglio 1926, n. 1619, e 12 dicembre 1926, n. 2272;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e dei Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È approvato il seguente testo unico delle disposizioni concernenti la costituzione ed il funzionamento dei Regi istituti fisioterapici ospitalieri in Roma:
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(. 1° comma, R. decreto 29 luglio 1926. n. 1619; R. decreto 30 aprile 1931, n. 782).
È istituito in Roma l'Ente «Regi istituti fisioterapici ospitalieri».
Costituiscono detto Ente:
a) l'Istituto ospitaliero dermosifilopatico di Santa Maria e San Gallicano;
b) l'Istituto per lo studio e la cura del cancro.
Nei bilanci preventivi e nei conti consuntivi dell'Ente saranno tenute distinte le entrate e le spese attinenti al funzionamento di ciascuno dei detti Istituti, mentre resteranno comuni le spese di carattere generale degli Istituti Stessi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1932-08-04;1296#art-1